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Fatturazione elettronica e IVA da detrarre: come funziona

Contenuto curato da Massimo Chioni

Oggi siamo qua per chiarire quali siano i tempi e le modalità per le detrazioni IVA con la fatturazione elettronica. Sono diversi i casi che si possono presentare e per ognuno è previsto un modo di agire differente. Spesso orientarsi non è così semplice, ecco per quale motivo ti offriamo questa breve guida che va a completare un ampio spettro di tematiche che potrai approfondire all’url https://fatturapro.click/ .

Vedremo quando le fatture permettono la “retro-imputazione” con registrazione entro il 15 del mese e tutte le altre modalità di trattamento dell’IVA. Inoltre affronteremo le tempistiche per la detrazione dell’IVA, il cui termine, generalmente viene fissato entro il termine ultimo di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in cui l’operazione è avvenuta.

Ma mettiti pure comodo e continua a leggere per avere idee più chiare in merito.

Fatturazione elettronica e detrazione IVA

Sulla detrazione IVA in ambito di fatturazione elettronica vigila l’articolo 19 del DPR n 633/72, il quale afferma che: “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai bene e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

Quindi al momento della registrazione della fattura nasce il diritto alla detrazione per quel che riguarda l’imposta.

Fatturazione elettronica e retro-imputazione

Per quel che riguarda il principio di retro-imputazione il soggetto passivo che ha ricevuto e annotato entro il 15 del mese successivo fatture riguardanti operazioni del mese precedente, può esercitare il suo diritto alla detrazione.

In questa maniera è dunque possibile traslare la detrazione al mese di effettuazione dell’operazione. Soprattutto questo è permesso senza rischiare di andare incontro a sanzioni pecuniarie di alcun genere.

Diritto alla detrazione IVA

Per poter esercitare il proprio diritto alla detrazione IVA è necessario che l’operazione sia avvenuta e si sia formalmente conclusa; solo in questa maniera si può venire in possesso di una valida fattura d’acquisto che da luogo al diritto di detrazione dell’imposta.

Con l’ingresso della fatturazione elettronica il documento si può ritenere ricevuto nel momento in cui è stato correttamente recapitato grazie al codice univoco o all’indirizzo PEC e all’intercessione del Sistema di Interscambio. Solo in questo momento si matura il diritto alla detrazione dell’imposta.

Fattura elettronica e abolizione della protocollazione delle fatture di acquisto

La fatturazione elettronica ha il compito di semplificare il lavoro sia di chi emette la fattura che di chi invece  la riceve. Quindi alcune pratiche che  erano normali con la fatturazione cartacea sono state ora eliminate, proprio a favore della facilitazione delle procedure fiscali.

Ne è esempio la protocollazione delle fatture elettroniche che non deve  più avvenire considerando che grazie lo scambio dei documenti attraverso il Sistema di Interscambio, quest’obbligo viene automaticamente assolto.

In genere  il passaggio per il Sistema  di Interscambio  richiede alcuni giorni, ma comunque la fattura si ritiene registrata nel momento in cui avviene l’invio. Quindi e la fattura viene emessa il 13 e arriva a destinazione il 20, comunque la fattura si ritiene inerente a quel mese e non a quello successivo, in quanto inviata entro il 15, termine ultimo.

Come regolarizzare l’erronea detrazione

La e-fattura è obbligatoria per tutti i soggetti che hanno partita IVA, ma la legge ha previsto  alcune eccezioni che riguarda coloro che aderiscono al regime dei minimi e al forfettario. Quindi considerando questo è possibile che il cessionario non abbia e-fattura e quindi  possa avvalersi solo della copia cartacea.

In questo caso può avvenire che la fattura venga annotata in maniera sbagliata, come si procede in questo caso? Nel caso in cui la fattura viene ricevuta entro il termine per la liquidazione periodica di riferimento non sussistono problematiche e non sono previste sanzioni.

Ma se invece il documento viene ricevuto dopo il termine di liquidazione, allora è possibile che venga applicata una sanzione, perchè l’IVA  è stata detratta senza una regolare fattura.

La norma stabilisce che la sanzione in tale caso sarà pari al 90% dell’imposta indebitamente detratta.

Fatturazione elettronica e termine ultimo per la detrazione IVA

Ma quindi qual è il termine ultimo per la  detrazione dell’IVA in tempo di  fatturazione elettronica? In  tale materia agisce sempre l’articolo 19 che recita “il diritto alla detrazione IVA può essere esercitato con riferimento all’anno solare nel corso del quale l’imposta  è divenuta esigibile, al più tardi con la corrispondente dichiarazione annuale”. In genere però il diritto alla detrazione si  esaurisce nei 4 mesi successivi all’ultimo periodo di liquidazione dell’imposta.