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Cos’è e come funziona una ONLUS

Contenuto curato da Massimo Chioni

Sono chiamate ONLUS tutte quelle associazioni, cooperative o enti no-profit che lavorano sul territorio nazionale a vario titolo. Più precisamente, l’acronimo ONLUS sta per Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, che sono state inserite nell’ordinamento italiano in seguito al DDL 460 del 4 dicembre 1997.

Le ONLUS, quindi, sono organismi privati che a seconda del loro statuto o del loro atto costitutivo svolgono attività di solidarietà sociale senza scopo di lucro in uno di quegli ambiti che l’ordinamento ritiene di interesse sociale. Di seguito, andremo a vedere brevemente la costituzione e il funzionamento di una ONLUS, ma se sei interessato a fondarne una e a sapere come funziona, quali sono i diritti, gli oneri giuridici ed economici e via dicendo, il consiglio è di rivolgerti ad uno studio associato che comprenda commercialista, notaio e avvocato.

Le ONLUS di diritto e le esclusioni

Il DDL appena citato precede il diritto all’automatica acquisizione del titolo di ONLUS per:

  • Organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale.
  • Cooperative sociali
  • Organizzazioni non governative.

Non sono, invece, considerati ONLUS:

  • Enti pubblici
  • Società commerciali che non siano cooperative.
  • Fondazioni bancarie
  • Partiti politici
  • Associazioni dei datori di lavoro
  • Organizzazioni sindacali
  • Associazioni di categoria.

Le ONLUS possono avere varie forme giuridiche: possono essere fondazioni, comitati, società cooperative, associazioni, o altre istituzioni privati sia con che senza personalità giuridica. In ogni caso, devono seguire scopi di solidarietà sociale o comunque inerenti alla solidarietà sociale: questi obiettivi sono considerati come “perseguiti” quando l’operato dell’ente è volto a portare dei benefici a delle persone svantaggiate a livello fisico, economico, familiare o sociale; o anche a componenti sociali estere, e quindi quando le ONLUS hanno funzione di aiuti umanitari.

Come acquisire la qualifica di ONLUS

Un ente, quindi, per ottenere il titolo di ONLUS, deve svolgere attività in uno o più settori tra quelli indicati nel DDL 460/1997 sopra indicati. Nello specifico:

  • Beneficenza
  • Formazione
  • Sport dilettantistico
  • Assistenza sanitaria
  • Assistenza sociale e sociosanitaria
  • Istruzione
  • Tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali (di valenza storico-artistica)
  • Tutela e valorizzazione di natura e ambiente (sono escluse le attività di raccolta/riciclaggio dei rifiuti).
  • Ricerca scientifica di interesse sociale.
  • Promozione ed eventi culturali e artistici.
  • Tutela dei diritti civili.

Una ONLUS, quindi, per essere tale non può svolgere attività che non siano quelle appena elencate, a meno che non siano operazioni a loro strettamente legate.

Gli utili delle ONLUS e le agevolazioni fiscali

I ricavi utili e gli avanzi gestionali di una ONLUS vanno usati per realizzare queste attività. Ciò significa che non possono assolutamente essere distribuiti ai soggetti facenti parte della ONLUS, sia associati che collaboratori esterni. Qualora una ONLUS dovesse sciogliersi, il suo patrimonio deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a scopi di pubblica utilità.

In quanto tali, le ONLUS godono di alcune agevolazioni fiscali nonché di un regime tributario alleggerito per tutto ciò che riguarda imposte sui redditi, IVA e altre tassazioni indirette; regime che è anche semplificato per ciò che concerne l’obbligo di tenuta delle scritture contabili. Per ottenere e godere di questi vantaggi, le ONLUS devono aver effettuato l’iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS, operazione che si può effettuare presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate.

Costituzione e altri passaggi burocratici

Una ONLUS, per essere costituita, deve aver redatto un Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Associazione. Il primo è il documento sostanziale, formale e ufficiale che determina la nascita dell’associazione e che contiene data e luogo di costituzione, denominazione e sede legale dell’associazione, e tutti i dati anagrafici dei soci fondatori firmatari dell’atto.

Lo Statuto dell’Associazione è invece quel documento contenente vita e funzionamento dell’Associazione, nonché le indicazioni previste dal DDL visto prima. Dopo aver redatto Statuto e Atto Costitutivo, i documenti vanno registrati all’Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate entro e non oltre 20 giorni dalla costituzione dell’Associazione (ricorda, però, che prima bisogna richiedere il Codice Fiscale).

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