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Micro imprese: definizione, vantaggi e condizioni

Micro Imprese
Contenuto curato da Massimo Chioni

Si definiscono micro imprese quelle imprese il cui fatturato annuo non raggiunge la soglia dei 2 milioni di euro e che hanno un numero di impiegati inferiore a 10. In molte circostanze i lavoratori e gli imprenditori rischiano di fare confusione a proposito della categoria di cui fanno parte: per esempio le imprese familiari e i liberi professionisti, appartenendo già a una specifica categoria, si domandano se le micro imprese siano altro. Ebbene, si sta parlando di categorizzazioni differenti: questo vuol dire che un’impresa familiare può essere senza problemi una micro impresa. In linea di massima, nel caso in cui un’impresa rientri nel regime forfettario è facile che si tratti di una micro impresa.

I lavoratori non possono essere più di 10

Come si è visto, uno dei criteri su cui ci si deve basare per la definizione di una micro impresa è il numero degli occupati. Vale la pena di sapere che nel conteggio dei dipendenti si deve tenere conto non solo degli impiegati full time, ma anche di quelli part time. Viceversa, non vanno calcolati gli stagisti, gli apprendisti e le maternità. Ecco, quindi, che gli impiegati (full time e part time) non possono essere più di 10, ma oltre a loro ci possono essere anche apprendisti o stagisti. Per quel che riguarda il fatturato annuo, invece, si considera il ricavato dell’anno relativo. Il totale di bilancio, invece, concerne la prospettiva delle attività e delle passività per l’anno che si prende in esame. Si effettuano le verifiche sui bilanci più recenti che sono stati chiusi e approvati, vale a dire i bilanci dell’anno prima.

Perché è importante sapere se si è una micro impresa

Conoscere lo status della propria impresa può essere molto importante soprattutto nel caso in cui si decida di prendere parte a una gara d’appalto. Consip, infatti, domanda alle imprese concorrenti di precisare se sono PMI o micro imprese, e spesso tale richiesta proviene anche dalle singole amministrazioni. Per avere le idee più chiare si può considerare la Raccomandazione 361 del 2003 della CE, in cui sono riportate le definizioni di micro imprese, piccole imprese e medie imprese. Attraverso questo documento la Commissione Europa ha identificato i parametri necessari per definire la dimensione delle imprese nella prospettiva dell’erogazione degli aiuti previsti per le attività produttive. Nel nostro Paese, poi, un Decreto del 18 aprile del 2005 del Ministero delle attività Produttive ha recepito la Raccomandazione CE.

Che differenza c’è tra una micro impresa e una piccola impresa

Il decreto in questione, dunque, evidenzia i parametri di calcolo della dimensione delle imprese. Come detto, le micro imprese devono avere meno di 10 occupati e non superare i 2 milioni di euro per il fatturato o il totale di bilancio annuo. Le piccole imprese, invece, devono avere meno di 50 occupati e non superare i 10 milioni di euro per il fatturato o il totale di bilancio annuo. Infine ci sono le medie imprese, che devono avere meno di 250 occupati e non superare i 50 milioni di euro per il fatturato o i 43 milioni di euro per il totale bilancio annuo. È importante sottolineare che i due requisiti – quello relativo al numero di lavoratori e quello che riguarda il fatturato o il bilancio – per tutte e tre le categorie di imprese devono coesistere.

Le unità di lavoro per anno

Parlando di occupati si fa riferimento ai dipendenti dell’impresa – sia che essi abbiano un contratto a tempo determinato, sia che essi abbiano un contratto a tempo indeterminati, che sono iscritti nel libro matricola dell’azienda. La sola eccezione da questo punto di vista coinvolge i lavoratori che si trovano in cassa integrazione straordinaria. Il numero di occupati coincide con il numero di ULA: con questa sigla vengono indicate le unità di lavoro per anno, vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno nel corso dell’anno preso in esame. E chi lavora part time? In questo caso gli occupati sono contabilizzati come frazioni di unità di lavoro per anno.

Il cumulo di requisiti

È previsto un cumulo di requisiti per le imprese associate, e quindi per le imprese che detengono non meno del 25% dei diritti di voto o del capitale di un’altra impresa, da sola o con altre imprese collegate (una o più).

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